La tutela dei minori stranieri non accompagnati
Principi, strumenti e prospettive operative per affrontare una delle problematiche più delicate legate all’immigrazione
La tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) costituisce un ambito particolarmente delicato del diritto dell’immigrazione e del diritto minorile, dove il rispetto della dignità umana e il principio del superiore interesse del minore si intrecciano con esigenze di protezione, inclusione e legalità.
Il MSNA, come definito dalla legge n. 47/2017 (cosiddetta “Legge Zampa”), è un minorenne privo di cittadinanza italiana o dell’UE, presente nel territorio nazionale senza adulti legalmente responsabili. Tale condizione innesca una serie di tutele rafforzate, da applicare a prescindere dallo status giuridico o migratorio del minore.
In apertura del percorso di tutela vi è la procedura di identificazione e, se necessario, di accertamento dell’età. In caso di incertezza, si ricorre a un accertamento multidisciplinare di tipo socio-sanitario, che comprende colloqui sociali, valutazioni mediche e psicologiche. La normativa prevede l’impiego di metodologie progressive e non invasive, nel rispetto della dignità, dell’identità culturale e dell’integrità psicofisica del minore. In assenza di certezze, si applica la presunzione di minore età, in coerenza con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (L. 176/1991).
Subito dopo il rintraccio del minore, è obbligatoria la segnalazione alle autorità giudiziarie minorili e al Ministero del Lavoro. Entro breve termine, il Tribunale per i minorenni deve provvedere alla nomina di un tutore, figura essenziale per l’esercizio dei diritti del minore, la sua rappresentanza legale e il supporto nei procedimenti amministrativi e giudiziari. Fino alla nomina, i poteri tutelari sono esercitati provvisoriamente dal responsabile della struttura di accoglienza. La legge ha introdotto anche la figura del tutore volontario, privato cittadino formato e iscritto in un apposito elenco gestito dai Garanti regionali per l’infanzia.
Il sistema di accoglienza si articola in due fasi: quella iniziale presso i centri di prima accoglienza (FAMI o CAS per minori) e quella strutturale, sempre più assorbita dal SIPROIMI, sistema che garantisce percorsi di inclusione sociale su base territoriale. Le strutture SIPROIMI sono tenute a garantire servizi di mediazione linguistica, accesso scolastico, orientamento lavorativo, supporto sanitario e legale. Particolare attenzione è riservata ai MSNA con vulnerabilità specifiche, come vittime di tratta o torture, per cui è previsto il coinvolgimento di operatori specializzati e percorsi personalizzati di protezione.
Al compimento dei 18 anni, il minore non perde automaticamente le tutele acquisite. È infatti possibile attivare il prosieguo amministrativo, previsto dall’art. 13 della legge 47/2017, che consente l’estensione delle misure di protezione fino ai 21 anni qualora il giovane stia completando un percorso di inclusione (scolastico, formativo, lavorativo). In mancanza di tale misura, la permanenza in accoglienza dipende dal tipo di permesso di soggiorno posseduto.
La regolarizzazione giuridica del soggiorno è un aspetto decisivo. Le vie percorribili sono principalmente tre: la domanda di protezione internazionale, il rilascio del permesso per minor età, o quello per motivi familiari/affidamento. A queste si aggiungono ulteriori permessi previsti per situazioni di particolare vulnerabilità (es. per cure mediche, protezione sociale, violenza domestica, art. 18 co. 6 per ex-minori autori di reato ma meritevoli di protezione). La scelta del percorso più opportuno va ponderata con attenzione dal legale o dall’operatore, tenendo conto della situazione personale, dello status, e delle prospettive di stabilizzazione del minore.
Oltre alla tutela legale e all’accoglienza, i MSNA godono di diritti fondamentali: iscrizione anagrafica, accesso all’assistenza sanitaria e alla scuola pubblica, possibilità di svolgere tirocini e – al compimento della maggiore età – accedere al lavoro. Hanno inoltre diritto alla mobilità in area Schengen, al rilascio di un passaporto e alla tutela dell’unità familiare, mediante il ricongiungimento in Italia o in altri Paesi UE.
In sintesi, il quadro normativo italiano in materia di MSNA è avanzato sotto il profilo dei principi e delle garanzie, ma presenta ancora criticità attuative e disparità territoriali. Per questo, è fondamentale investire nella formazione degli operatori, armonizzare i protocolli a livello locale e garantire adeguate risorse per l’accoglienza, la tutela legale e il supporto psicologico. Solo così sarà possibile tradurre in pratica i valori della protezione dei minori e assicurare reali percorsi di inclusione per i più vulnerabili tra i vulnerabili.