Referendum: le ragioni del Sì, nel nome della dignità di ogni persona

Il discernimento che siamo chiamati ad operare deve tenere presenti due criteri.

Il primo è di rispettare i caratteri di questo voto. I costituenti hanno previsto i referendum per consentire di votare decidendo direttamente una questione, a prescindere dal partito che riteniamo in generale più vicino. Siamo quindi chiamati non a una scelta di appartenenza, ma a farci un giudizio preciso di merito. Questo è ancora più vero per i referendum costituzionali, i cui effetti si misurano sul lungo termine. Partiti e Governi passano, ma le parole della Costituzione sono destinate a rimanere.

Il secondo, da credenti, è di ricordare l’insegnamento del Concilio Vaticano II: in queste scelte opinabili di voto il pluralismo è la regola, mentre l’unità non può che essere un’eccezione. Siamo chiamati a un discernimento che è anche comunitario, ma che poi si affida in ultima analisi alla coscienza personale. Sono in gioco principi e valori, ma nessuna scelta può annetterseli per intero. In particolare il punto ecclesiale non è che i vescovi non parlino, quello che hanno da dire sui diritti è molto pertinente, ma che non abbiano un eccessivo protagonismo sulle modalità di attuazione dei diritti. I diritti (come quello al giusto processo, tradizionale nell’insegnamento della Chiesa) sono fondamentali e così la conseguente esigenza di equilibri istituzionali che ne deriva (e fin qui va benissimo il ruolo di vescovi), ma le modalità storico concrete con cui attuarli sono largamente opinabili e opinate. Questo dovrebbe suggerire un maggiore protagonismo laicale in un franco confronto tra argomenti. Aggiungerei anche questo: gli uomini di Chiesa possono essere portati per forma mentis ad una logica tradizionalista: ci sarebbe una tradizione, un equilibrio consolidato, che potrebbe essere pericoloso discutere. Ma qui, sin dall’inizio, la Costituzione non ha sacralizzato un equilibrio. Infatti la settima disposizione transitoria della Carta ci invitava a trovare un equilibrio in avanti, mettendo in mora le norme fasciste sull’ordinamento giudiziario (che partivano dal processo inquisitorio e dalla carriera unica, nonché dalla presunzione di colpevolezza) scrivendo così: “Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente”.

Posti questi criteri, ritengo che la scelta del Sì sia quella da preferire per almeno due buoni motivi che riguardano i due punti chiave della riforma, la divisione in due del Consiglio Superiore della Magistratura e l’istituzione di una Corte disciplinare.

Il primo è la dignità della persona che si trova ad essere indagata e che oggi, per le logiche distorte del cosiddetto processo mediatico è screditata come colpevole. Quando la Dignitatis Humanae, uno dei documenti più importanti del Concilio, parla dell’“immunità dalla coercizione” come uno degli elementi chiave di uno Stato non invasivo rispetto alla libertà personale, traccia una direttrice importante per valutare i sistemi giudiziari. Ora, il fatto che gli accusatori e i giudici si trovino a stare insieme nello stesso organo che ne regolamenta le carriere, un Csm unico che la riforma dividerebbe in due, è uno degli elementi che genera queste storture. Quasi mai i giudici delle fasi preliminari osano contraddire i pubblici ministeri, dotati di grande forza mediatica, anche perché l’organismo che li governa è unico.

Il secondo è la credibilità delle sanzioni per chi sbaglia: senza questa credibilità i comportamenti scorretti, anche se minoritari, tendono a ripetersi e a crescere. Ora da anni si discute di creare una Corte apposita, sempre a maggioranza di persone dell’ordine giudiziario, dedicata proprio a questo. Sono stato senatore dal 2008 al 2013 e alla Camera dal 2018 al 2022. Tra le decisioni più delicate che prende un parlamentare c’è quella relativa all’autorizzazione all’arresto di propri colleghi. Ora, valutando attentamente tali richieste, in alcuni casi le ho trovate motivate e ho votato a favore e in altre no, votando contro, ricorrendo in tali casi alla nota dottrina del “fumus persecutionis” dell’accusatore nei confronti del parlamentare accusato. Ho provato, insieme ad altri, ad informarmi poi dell’eventuale seguito di tali decisioni e con mio grande stupore, tranne credo in un solo caso, gli accusatori convolti, criticati solennemente da un voto parlamentare non hanno subito alcuna conseguenza disciplinare. Per di più, se questo accadeva nei confronti dei parlamentari, cosa era lecito aspettarsi per errori di valutazione nei confronti di singoli cittadini prive di analoghe pubblicità come un voto solenne dell’Aula con dibattito annesso? Per queste ragioni cominciò proprio nei nostri ambienti parlamentari di centrosinistra l’idea di una Corte disciplinare autonoma.

La vittoria del Sì va vista come tappa di un percorso evolutivo, iniziato con l’esigenza di cambiamento segnalata dalla VII disposizione transitoria, passato per un nuovo Codice nel 1989 e per una prima riforma costituzionale nel 1999, in cui il tentativo di correggere il cattivo funzionamento del sistema vigente può passare anche da fasi sperimentali, in cui va collocata anche la soluzione del sorteggio, che non è forse in astratto quella ottimale, ma che nel concreto intanto scardina gli eccessi delle correnti interne alla magistratura. Il Sì segnerebbe quindi una nuova tappa positiva.

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