La pena di morte: l’America davanti al suo antico e mai risolto dilemma
Il 30 settembre scorso, nel penitenziario di massima sicurezza di Riverbend, in Tennessee, lo Stato americano ha tentato di eseguire la condanna a morte di Christa Pike. La donna ha cinquant’anni ed è stata condannata per il brutale omicidio di Colleen Slemmer, una ragazza di diciannove anni, da leiuccisa nel 1995.
Ciò che è accaduto il 30 settembre ha però aperto una questione completamente diversa. Alla donna sono state somministrate due dosi di pentobarbital, il barbiturico utilizzato dal Tennessee per provocare la morte dei condannati. L’esecuzione però non ha funzionato. Pike è rimasta in vita, ha riportato gravi lesioni ed è stata infine trasportata in ospedale. Dopo alcuni giorni trascorsi in condizioni critiche, ha ripreso conoscenza e oggi è in grado di parlare.
Si tratta del primo caso conosciuto negli Stati Uniti di una persona sopravvissuta dopo la somministrazione dei farmaci. Il governatore del Tennessee Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni previste nello Stato e disposto un’indagine indipendente.
Vengono spontanei alcuni interrogativi giuridici quasi paradossali. Lo Stato potrà tentare di uccidere Pike una seconda volta? Quanto dolore può essere inflitto durante un’esecuzione prima che la pena divenga quel “cruel and unusual punishment” vietato dall’Ottavo Emendamento della Costituzione americana?
Sono domande attualissime, ma hanno alle spalle una storia antica quanto gli stessi Stati Uniti.
La pena di morte non nasce con la Repubblica americana. I coloni la importarono dall’Inghilterra, insieme al common law e a gran parte della propria cultura giuridica.
La prima esecuzione documentata nelle colonie inglesi dell’America settentrionale risale al 1608, quando a Jamestown, in Virginia, il capitano George Kendall venne fucilato con l’accusa di essere una spia al servizio della Spagna. Nei decenni successivi le legislazioni coloniali contemplarono la morte per un numero di comportamenti che oggi apparirebbe inconcepibile.
La situazione, d’altra parte, non era molto diversa in Europa. Nell’Inghilterra del Settecento il cosiddetto Bloody Code arrivò a prevedere la pena capitale per centinaia di fattispecie, molte delle quali riguardanti reati contro il patrimonio.
È dunque all’interno di una società nella quale la pena di morte costituiva un normale strumento del diritto penale che nacquero gli Stati Uniti. Ma proprio il XVIII secolo vide sorgere anche una nuova sensibilità.
Nel 1764 Cesare Beccaria pubblicò Dei delitti e delle pene. Quel piccolo libro milanese attraversò rapidamente l’Atlantico e influenzò profondamente il dibattito americano. L’idea che la pena dovesse essere proporzionata, razionale e necessaria alla tutela della società entrò anche nella cultura politica della generazione che avrebbe proclamato l’indipendenza degli Stati Uniti. Per questo, sarebbe inesatto immaginare i Padri fondatori come compatti sostenitori della pena capitale. La questione era già controversa tra loro.
Thomas Jefferson ne offre forse l’esempio migliore. Nel 1779 partecipò alla redazione di un progetto di riforma delle leggi penali della Virginia, significativamente intitolato A Bill for Proportioning Crimes and Punishments in Cases Heretofore Capital. L’obiettivo era ridurre drasticamente il numero dei reati punibili con la morte. Jefferson considerava le leggi eccessivamente sanguinarie controproducenti e riteneva che il legislatore dovesse costruire una proporzione tra gravità del fatto e severità della pena. Nel progetto si legge anche un concetto sorprendentemente moderno: le pene capitali “exterminate instead of reforming”, eliminano il colpevole invece di riformarlo, e dovrebbero quindi rappresentare soltanto un’ultima risorsa.
Jefferson, tuttavia, non era abolizionista nel significato che oggi attribuiamo al termine. Il suo progetto conservava la morte per il tradimento e per l’omicidio. In alcuni punti rifletteva, anzi, una concezione della pena ancora durissima e legata alla cultura del proprio tempo. La sua posizione è però importante perché dimostra come, fin dalle origini della Repubblica, la domanda non fosse soltanto quale pena infliggere al criminale, ma quali limiti dovessero essere imposti allo Stato che punisce.
Ancora più radicale fu Benjamin Rush, medico, intellettuale e soprattutto tra i firmatari della Dichiarazione d’Indipendenza. Nel 1792 pubblicò un testo il cui titolo non lascia spazio a molti dubbi: Considerations on the Injustice and Impolicy of Punishing Murder by Death. Rush contestava la pena capitale persino per gli assassini.
Il suo ragionamento partiva dalla teoria del contratto sociale. L’uomo, entrando nella società politica, può affidare alla comunità una parte della propria libertà e dei propri beni, ma non può attribuirle un potere che egli stesso non possiede, quello di disporre della propria vita. Di conseguenza, secondo Rush, nessun patto politico può conferire allo Stato il diritto di uccidere un cittadino.
Vi era poi un secondo argomento, destinato a riapparire continuamente nei due secoli successivi: se la legge vuole insegnare che la vita umana è inviolabile, può farlo togliendo deliberatamente una vita?
Alla fine, però, nell’ordinamento americano prevalse una soluzione diversa. Il Bill of Rights del 1791 non abolì la pena capitale. Il Quinto Emendamento afferma infatti che nessuno può essere privato “della vita, della libertà o della proprietà senza un giusto processo”. L’Ottavo Emendamento, parallelamente, vieta le pene “crudeli e inusuali”, ma non dichiara illegittima in quanto tale la pena di morte.
Questa struttura costituzionale ha quindi segnato tutta la storia successiva. Il problema americano è diventato prevalentemente quello di stabilire non tanto se lo Stato possa astrattamente uccidere il condannato, ma quando, per quali delitti, con quali garanzie e attraverso quali modalità possa farlo. La Corte Suprema ne ha discusso per oltre due secoli.
Nel 1972, con la celebre decisione Furman v. Georgia, la Corte bloccò di fatto le esecuzioni, poiché le legislazioni allora esistenti producevano condanne arbitrarie e incontrollabili. Sembrò, per qualche anno, che il ricorso alla pena capitale fosse arrivato alla fine. Purtroppo non fu così.
Nel 1976, con Gregg v. Georgia, la Corte Suprema stabilì che la pena di morte non era di per sé contraria alla Costituzione e ammise nuovamente le legislazioni che prevedevano criteri più rigorosi, la separazione tra la fase nella quale si accerta la colpevolezza e quella nella quale si determina la pena e una valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti.
Nel gennaio 1977 Gary Gilmore venne fucilato nello Utah. Le esecuzioni ricominciarono. Da allora l’America vive una condizione che agli occhi europei può apparire contraddittoria. Ventisette Stati conservano oggi la pena capitale, oltre al Governo federale e al sistema militare; altri l’hanno abolita e diversi Stati, che formalmente la prevedono, non eseguono condanne da molti anni. La pena di morte, quindi, non è neppure negli Stati Uniti un fenomeno uniforme. È soprattutto concentrata in alcune aree del Paese e, in particolare, negli Stati del Sud.
È qui che emerge la differenza più profonda con l’Europa, sul piano costituzionale e culturale. Il costituzionalismo europeo contemporaneo si è formato anche attraverso la tragica esperienza dei totalitarismi, della Seconda guerra mondiale e dello sterminio di massa perpetrato attraverso gli stessi apparati dello Stato. Da questa esperienza è derivata una concezione dei diritti fondamentali nella quale alcuni poteri pubblici non sono più soltanto sottoposti a limiti e garanzie, ma vengono negati in radice. Tra questi vi è il potere dello Stato di togliere deliberatamente la vita a una persona come forma di pena.
Nel 1983 il Protocollo numero 6 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ne stabilì l’abolizione in tempo di pace. Nel 2002 il Protocollo numero 13 compì il passo successivo, vietandola in qualsiasi circostanza, compresi la guerra e il pericolo bellico imminente. Oggi tutti i 46 Stati del Consiglio d’Europa hanno abolito la pena capitale e nessuna esecuzione viene effettuata nel territorio dei suoi Stati membri dal 1997. Ancora più netto è l’articolo 2 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea: “Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato”.
Ritornando alla vicenda di Christa Pike, alla luce dei valori europei essa appare ancora più contraddittoria laddove lo Stato ha cercato di ucciderla e poi l’ha curata perché non morisse.
Per questo il suo caso costringe, malauguratamente ancora una volta, a domandarsi qualcosa di profondo non sul condannato, bensì sulla società che lo giudica.
