A tutela dell’istruzione dei minori

Alcune considerazioni sul nuovo articolo 570-ter del Codice penale

Con il Decreto Legge n. 123 del 15 settembre 2023 (decreto Caivano) il Governo ha introdotto il nuovo articolo 570-ter del Codice penale, rubricato “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori”, a tutela del completamento del percorso di studi.

In Italia, il fenomeno della dispersione scolastica, ovvero l’uscita definitiva tra i 18 e i 24 anni dal sistema dell’istruzione prima del conseguimento di un titolo di studio, è in leggero miglioramento rispetto agli ultimi anni. Tuttavia, il nostro paese rimane tra gli ultimi Stati dell’Unione Europea, posizionandosi al quinto posto su 27 Stati membri.

Nel 2023 il tasso di abbandono scolastico si è attestato al 10,5%, in diminuzione rispetto all’11,5% del 2022 e al 12,7% del 2021. Permangono, però, profonde disparità regionali, con i tassi del 17,3% in Sardegna, del 17,1% in Sicilia e del 16% in Campania.

Le cause principali spaziano dal contesto familiare e sociale, alle difficoltà economiche, ai problemi individuali. Tuttavia, le ragioni sociali ed economiche sono di gran lunga preponderanti. Se si nasce in un ambiente degradato e in famiglie povere è molto più probabile abbandonare gli studi senza conseguire alcun titolo.

Le conseguenze sono devastanti, sia per la vita individuale del giovane ragazzo che per l’intera società. Il minore, infatti, avrà difficoltà ad accedere al mondo del lavoro, sarà a sua volta povero ed esposto alla criminalità e al lavoro sommerso, nonché, il nostro paese ce ne rimetterà in termini di competitività, innovazione e ricchezza.

Per contrastare ancor di più tutto ciò, il Governo ha introdotto una nuova fattispecie penale, l’art. 570-ter c.p., il quale viene applicato qualora non sortisce alcun effetto l’ammonimento formale del Sindaco del luogo di residenza del minore (cfr. art. 114, comma 1, D.Lgs. 297/1994).

La fattispecie punisce i genitori (o chi ne detiene la responsabilità genitoriale) che non istruiscono il minore o non giustificano con motivi di salute o comunque gravi l’inadempimento di tale obbligo. La condotta punita è duplice, ovvero sia la mancata iscrizione al percorso di studio che le assenze ingiustificate durante l’anno scolastico (quest’ultima ipotesi, per evitare che l’obbligo fosse eluso con la mera iscrizione alla scuola).

La segnalazione in Procura giunge quasi sempre dai Servizi sociali del Comune o dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni qualora un minore sia contemporaneamente coinvolto in un fatto delittuoso. Talvolta anche da qualche familiare.

Tale nuova introduzione normativa è perciò volta a tutelare il diritto all’istruzione dei minori, rafforzando il principio secondo cui l’istruzione è un dovere essenziale per lo sviluppo del minore e un obbligo per i genitori. Invero, l’obbligo di istruzione è contemplato dall’art. 34 della Costituzione, che sancisce il diritto allo studio.

L’introduzione della norma è coerente anche con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, come la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia (1989), che impone agli Stati di garantire l’istruzione primaria obbligatoria e gratuita.

Anche l’Unione Europea ha sollecitato gli Stati membri, in plurime occasioni, a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e a migliorare l’accesso all’istruzione per tutti.

Attraverso questo nuovo reato, il legislatore intende perciò responsabilizzare i genitori e i tutori, imponendo una stretta a quanti eludono l’obbligo scolastico, salvaguardando i ragazzi e garantendogli quel meraviglioso percorso di crescita, di emancipazione e di inclusione che è la scuola. Nessun minore dev’essere privato del suo futuro a causa dell’inerzia, della negligenza o del dolo dei genitori.

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