La piaga delle truffe alla terza età

Un fenomeno in crescita, particolarmente odioso anche per come traumatizza profondamente le sue vittime

Soprattutto negli ultimi anni si è accentuata sempre più la piaga delle truffe agli anziani. Il fenomeno è dilagante e ha coinvolto decine di persone nella Provincia di Padova solo tra il 2024 e il 2025.

Il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 c.p. e, in caso di truffa all’anziano, è quasi sempre aggravato ai sensi del secondo comma, il quale punisce con un pena più grave (da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.549) chi commette il fatto ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità, oppure approfittandone delle circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolarne difesa.

Il modus operandi dei criminali è quasi sempre identico. Tutto inizia con il contatto telefonico. Fingono incidenti a carico del figlio o del nipote, inventano malfunzionamenti agli impianti di casa come il gas, si spacciano per carabinieri, avvocati o tecnici, domandano pagamenti immediati addirittura in monili, si camuffano da funzionari di banca bisognosi dei codici di accesso al conto corrente. In seguito, avviene l’accesso presso l’abitazione.

È bene chiarire che nessuno professionista – né carabiniere, avvocato, tecnico o bancario – si comporta in questo modo. In caso di situazioni anche soltanto dubbio è necessario interrompere immediatamente la conversazione telefonica e avvisare subito le forze dell’ordine. Anche se la truffa non andrà a buon fine, ciò sarà necessario per monitorare e mappare il territorio.

L’inganno, infatti, è sempre possibile grazie alla cooperazione artificiosa della vittima. Bisogna fidarsi soltanto delle persone che si conoscono e che sono legittimamente qualificate.

La giurisprudenza si è attestata con punizioni particolarmente severe per questi tipi di reati. La pronuncia della Corte di Cassazione n. 22056 del 22.05.2023, ad esempio, ha affermato che il truffatore non può mai beneficiare dell’attenuante del danno di speciale tenuità (prevista all’art. 62, n. 4, c.p.) né dell’esclusione totale della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in quanto l’aggravante di aver approfittato dello stato di debolezza di un anziano già di per sé non lascia adito ad alcun beneficio, essendo la condotta connotata da una particolare gravità.

Da queste pagine de Il Popolo Veneto mi permetto di lanciare qualche spunto nell’ambito della prevenzione, attività davvero essenziale per scongiurare i casi di truffa.

È necessario agire nei luoghi frequentati dagli anziani, promuovendo campagne informative negli studi dei medici di base, nelle farmacie, tra le associazioni del terzo settore e nei servizi sociali comunali.

La vulnerabilità della vittima, molto spesso, è determinata dalla sua solitudine ed è per questo che è necessario che le istituzioni escano dai loro uffici e si attivino per ottenere una presenza capillare sul territorio, raggiungendo i soggetti fragili nei luoghi da essi obbligatoriamente frequentati.  

Soltanto attraverso una sinergia di forze sarà possibile debellare questo deplorevole fenomeno.

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