Norme più severe contro la violenza sulle donne
Ma alla legislazione deve affiancarsi un mutamento di sensibilità e mentalità
In ragione dei gravi fatti di cronaca che hanno occupato l’ultimo anno, vale la pena soffermarsi sulle modifiche normative risalenti alla Legge n. 168 del 24 novembre 2023 recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. Oggi, per i violenti, le norme sono più severe e impongono l’allontanamento dalla casa familiare, l’applicazione del braccialetto elettronico e la distanza di 500 metri dalla vittima, nonché, qualora tali misure siano violate, la misura cautelare in carcere.
Il problema era risalente. Si trattava di accordare alle vittime un’efficace valutazione del caso concreto e garantirgli un veloce intervento, elementi imprescindibili per questa tipologia di reati. La Legge n. 168/2023 ha innanzitutto modificato l’art. 384-bis, rubricato “allontanamento d’urgenza dalla casa familiare”. Adesso anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà, in caso di flagranza, di disporre immediatamente, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, l’allontanamento urgente dalla casa familiare del violento con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si tratta degli operatori giuridici che prima di tutti intervengono sul luogo del fatto e che meglio conoscono le realtà concrete del territorio. Entro quarantotto ore dall’esecuzione della misura, il pubblico ministero chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d’urgenza è stato eseguito. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso alle parti.
La giurisprudenza si è interrogata se la condizione di “convivenza” nella casa familiare sia o meno un requisito necessario per disporre la misura. La soluzione adottata, correttamente con il testo letterale della norma, esclude la necessaria convivenza (Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2023, n. 4572). È stato altresì introdotto il limite rigido di almeno 500 metri dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa. Precedentemente, la distanza era valutata caso per caso.
L’aver stabilito il limite dei 500 metri (derogabili per legge solo se la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro) crea nella pratica non pochi problemi, stante che, come si vedrà anche in seguito, è talvolta facilmente violabile o impossibile da rispettare se un soggetto dispone di un’abitazione secondaria nelle vicinanze. Nella pratica, gli operatori del diritto tendono a interpretare con flessibilità questo parametro, introducendo il requisito della “volontà” (comunque previsto in via generale dal codice penale).
È stata potenziata anche l’applicazione del braccialetto elettronico. Essa è divenuta sempre obbligatoria ai sensi dell’art. 282-bis, comma 6, del codice di procedura penale. Tale misura è espressamente stabilita in sostituzione degli arresti domiciliari.
A loro volta, gli arresti domiciliari, in mancanza di un domicilio valido, si trasforma nella custodia cautelare in carcere, come avviene quasi sempre con allontanamento dalla casa familiare (salvo che non si disponga di una seconda casa o di qualcuno disposto a ospitare l’indagato). Se l’indagato nega il consenso all’applicazione del braccialetto, la misura che viene applicata è direttamente il carcere. Il carcere è altresì disposto automaticamente in caso di manomissione del braccialetto elettronico.
È solare, dunque, come sia facile finire detenuti in carcere. Infatti, ricapitolando, qualora sussista la violenza contro una donna viene disposto l’allontanamento dall’abitazione, con il divieto di avvicinarsi a 500 metri, a cui viene aggiunto il braccialetto elettronico. Se si viola tale misura, automaticamente, giunge il carcere. Ogni misura, ovviamente, è sempre preceduta dall’interrogatorio di garanzia. Tuttavia, se ne svolge soltanto uno se la misura dell’allontanamento viene violata entro le 48 ore dalla sua applicazione. In ogni caso, si rammenta che ogni procedimento penale può avere inizio solo con un espresso atto di denuncia-querela, che, se mancante, inibisce qualsivoglia intervento da parte dell’Autorità giudiziaria. Perciò, è necessario e indispensabile denunciare i violenti.
Ora mi permetterete una riflessione sociologica. Le norme vivono con la sensibilità del tempo in cui vengono promulgate. Le disposizioni stringenti che ho brevemente riepilogato sono indubbiamente frutto della nostra sensibilità contemporanea. Non sempre è stato così nella storia. Fino a pochi decenni fa elementi quali la gelosia o il delitto compiuto in ragione di un atto fedifrago erano soggetti a diminuzione della pena. E tantomeno si agiva tempestivamente al verificarsi degli episodi di violenza. Oggigiorno, si leggono sempre più spesso le statistiche che certificano l’aumentare di fenomeni violenti tra i giovani e giovanissimi. A tal riguardo, c’è da chiedersi se, un domani, quando questi ragazzi siederanno in Parlamento, avranno la medesima sensibilità odierna o se, diversamente, attenueranno le misure cogenti da poco introdotte.