Famiglia nel bosco e processo minorile, caso che interroga le garanzie di giustizia

Nell’autunno del 2025 il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion – la cosiddetta «famiglia nel bosco» di Palmoli, in provincia di Chieti – e il collocamento dei tre figli minori in una casa-famiglia. A marzo 2026, con una nuova ordinanza emessa nel pieno dello svolgimento di una perizia psicologica, il medesimo Tribunale ha allontanato la madre dalla struttura di accoglienza dove conviveva con i bambini, disponendone il trasferimento in un’altra comunità educativa. Le urla dei bambini durante la separazione hanno fatto il giro del web. La presidente del Consiglio ha commentato pubblicamente. Il Ministero della Giustizia ha avviato l’iter per l’invio degli ispettori. La presidente del Tribunale è finita sotto scorta a causa delle minacce ricevute sui social.

Questa è la cronaca. Ma al di là del clamore, il caso solleva questioni giuridiche serie che sarebbe sbagliato lasciare inghiottite dal rumore della polemica politica. Questioni che riguardano le strutturali fragilità del processo minorile italiano e che l’avvocatura conosce bene, anche se raramente trova spazio per dirlo apertamente.

Il procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni è storicamente – e non per caso – un procedimento a contraddittorio attenuato. Nato sotto l’impulso di una cultura paternalistica del «superiore interesse del minore», ha finito per sacrificare sistematicamente le garanzie processuali delle parti: dei genitori, certo, ma in ultima analisi degli stessi figli, ridotti spesso a oggetti della decisione piuttosto che soggetti del procedimento.

Il fulcro del sistema è la relazione dei servizi sociali. Non uno strumento istruttorio tra tanti, ma il cardine attorno al quale ruota l’intera valutazione giudiziaria. I giudici – che per definizione non hanno contatti diretti e quotidiani con la famiglia – si affidano quasi esclusivamente a questi elaborati, redatti da professionisti che non sono sottoposti ad alcun esame incrociato, le cui valutazioni vengono recepite come dati di fatto obiettivi e non come giudizi opinabili e contestabili. La difesa dei genitori non è nelle condizioni di contrastare questa asimmetria con gli strumenti ordinari del processo, perché quegli strumenti – in senso pieno – nel rito minorile semplicemente non ci sono.

Analogamente, la perizia psicologica tende a trasformarsi in una sentenza anticipata. Se le operazioni peritali si svolgono senza un rigoroso contraddittorio tecnico – se il perito di parte non ha accesso pieno agli atti, se le osservazioni critiche della difesa vengono marginalizzate – il diritto di difesa diventa una formula vuota. Nel caso della famiglia Trevallion-Birmingham, la nuova ordinanza di allontanamento della madre è stata emessa proprio mentre la perizia era in corso: una scelta che, indipendentemente dal suo merito, colpisce per il momento scelto e per l’effetto di fatto pregiudicante sull’esito dell’accertamento ancora aperto.

Uno dei nodi più critici del processo minorile è il ricorso ai decreti d’urgenza previsti dall’art. 403 del codice civile. Strumento pensato per situazioni di pericolo immediato e imminente, è diventato nel tempo un meccanismo di uso ordinario, applicato in contesti che non avrebbero la caratteristica dell’urgenza o nei quali l’urgenza potrebbe essere gestita con misure meno invasive. La conseguenza pratica è che provvedimenti adottati inaudita altera parte – senza sentire le parti, senza contraddittorio preventivo – creano situazioni di fatto che poi si rivelano difficilmente reversibili. L’allontanamento fisico di un bambino dalla propria famiglia, una volta avvenuto, produce effetti traumatici sui legami di attaccamento che nessun provvedimento successivo riesce a cancellare integralmente. La provvisorietà formale del decreto si scontra con l’irreversibilità sostanziale delle sue conseguenze.

Il D.Lgs. n. 149/2022 – la cosiddetta riforma Cartabia – ha tentato di correggere queste distorsioni introducendo il rito unico semplificato e imponendo scadenze processuali rigide: costituzione del convenuto settanta giorni prima dell’udienza, memorie a quaranta, venti e dieci giorni, obbligo per il giudice di stimolare il contraddittorio anche sulle questioni rilevate d’ufficio. Un impianto che, se applicato, avvicinerebbe il procedimento minorile ai canoni del giusto processo sancito dall’art. 111 della Costituzione.

Purtroppo, a oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la riforma stenta ad essere applicata. Le ragioni ufficiali parlano di carenza di risorse. Quelle reali sono più profonde: la transizione dal vecchio sistema richiede un cambio di mentalità e di prassi che incontra resistenze strutturali da parte di tutti gli operatori coinvolti. I nuovi Tribunali per le persone, i minorenni e le famiglie non sono ancora pienamente operativi, e l’incertezza della fase transitoria aggrava le disfunzioni invece di risolverle.

Sarebbe però riduttivo leggere il caso della famiglia nel bosco come una semplice storia di sopruso giudiziario. I provvedimenti del Tribunale dell’Aquila poggiano su accertamenti concreti: l’assenza di impianti idrici e sanitari nell’abitazione, la mancata scolarizzazione dei bambini, la partecipazione dei minori a una trasmissione televisiva in pieno procedimento, qualificata dai giudici come strumentalizzazione mediatica dei figli a fini processuali. Aspetti che un’analisi giuridicamente onesta non può ignorare.

Il problema non è stabilire se quei genitori siano stati buoni genitori o cattivi genitori. Il problema è come lo Stato accerta questa circostanza, con quali garanzie, con quale trasparenza, con quale equilibrio tra la tutela del minore e il rispetto dei diritti fondamentali della famiglia. Esattamente su questo terreno il sistema mostra le sue crepe più evidenti. E quando la politica irrompe in un procedimento giudiziario in corso – con dichiarazioni pubbliche, invio di ispettori, appelli sui social – non aiuta né i bambini né la giustizia. Rischia piuttosto di inquinare un accertamento già difficile e di esporre a pressioni indebite chi ha il compito di deciderlo.

La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e la CEDU parlano chiaro: l’allontanamento di un minore dalla famiglia deve essere l’extrema ratio, adottata all’esito di una valutazione accurata, accompagnata da strumenti volti al recupero del rapporto genitoriale. Lo Stato ha il dovere di sostenere i nuclei familiari in difficoltà, non di sostituirsi ad essi al primo segno di fragilità.

Perché questo principio si traduca in prassi occorrono tre cose, nessuna delle quali è di semplice realizzo: un contraddittorio pieno e reale nel processo minorile, con la difesa tecnica messa nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo; una perizia psicologica condotta con le garanzie del contraddittorio tecnico e non come atto riservato agli esperti del tribunale; e un utilizzo dell’urgenza ex art. 403 c.c. proporzionato e circoscritto ai casi nei quali l’urgenza è effettiva.

Finché il processo minorile resterà, nei fatti, un procedimento dove la difesa è marginale e dove la relazione del servizio sociale vale più di qualsiasi prova tecnica, casi come quello della famiglia nel bosco continueranno a ripetersi. E continueranno ad alimentare – a torto o a ragione – una sfiducia profonda nelle istituzioni che dovrebbero proteggere i più vulnerabili. I bambini, anzitutto.

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